Aggiornamento certificati
Verifica delle caratteristiche dei materiali
Nella pratica può accadere che l’utente, dopo la consegna del prodotto, richieda caratteristiche non specificate in precedenza. In questi casi si predispone spesso solo una prova integrativa successiva, eventualmente a cura di un ente prove
La norma DIN EN 10201:200, "Certificati di esame per prove generiche; prodotti metallici, tipi di certificati", prevede i certificati indicati di seguito.
- Attestato di produzione 2.1:
Certificato con il quale il produttore dichiara che i prodotti forniti sono conformi ai requisiti citati nell’ordine, senza specificare i risultati di prova.
- Certificato di produzione 2.2:
Certificato con il quale il produttore dichiara che i prodotti forniti sono conformi ai requisiti citati nell’ordine, con indicazione dei risultati di prove non specifiche.
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Certificato di collaudo 3.1:
Certificato emesso dal produttore con il quale si dichiara che i prodotti forniti sono conformi ai requisiti citati nell’ordine, con indicazione dei risultati di prova. Il certificato viene sottoscritto da collaudatore estraneo al reparto di fabbricazione del produttore.
- Certificato di collaudo 3.2:
Certificato con il quale il collaudatore estraneo al reparto di fabbricazione del produttore e il collaudatore del committente dichiarano che i prodotti forniti sono conformi ai requisiti citati nell‘ordine, con indicazione dei risultati delle prove.
Il produttore può accettare i risultati di prova indicati nel verbale di collaudo 3.1 o 3.2 che sono stati determinati sulla base di prove specifiche del materiale grezzo o dei prodotti grezzi da lui utilizzati, a condizione che venga sia applicata la procedura per garantire la tracciabilità con debita presentazione del certificato di prova appropriato.